Art. 1.
(Modifica all'articolo 269 del codice di procedura penale).

      1. Il comma 1 dell'articolo 269 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente in apposito archivio riservato del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione».